Volume 3. Appendice alla Regola pag. 90
Volume 3. Appendice alla Regola pag. 90
Ms. Dichiarazione Posteriore che riguarda specialmente i Voti da farsi da chi vuole
dell'Apostolato Cattolico che deve essere nella Chiesa di Dio (1) come un punto di mezzo tra il Clero secolare e Regolare per avere tutta la energia per animare l'uno e l'altro Clero in sagra lega all'esercizio più vivo delle imprese evangeliche, conviene che i Preti della Congregazione non abbiano il Legame dei SS. Voti, onde la Congregazione non sia / {64} e non si chiami Congregazione dei Cherici Regolari ma Congregazione dei Preti della Pia Società dell'Apostolato Cattolico.
Ma affinché i Preti della Congregazione (2) qualora abbiano le disposizioni abbiano il merito dei SS. Voti, ciascuno può fare quei Voti che gli saranno approvati dal proprio Confessore, e li farà ad tempus e li farà privatamente: e sebbene li faccia privatamente debbono essere fatti colla condizione che sieno ad nutum Rectoris per dispensarneli [.]
Niuno può rendersi utile alla Congregazione senza la Castità: i Sacerdoti a questa già sono obbligati per la sagra Ordinazione, onde è necessario (3) per i bisogni della Congregazione che i Fratelli Coadjutori dopo il Direttorio, e fatta la solenne Consagrazione di se stessi a Dio al più presto possibile quando il Confessore li crederà disposti facciano il Voto di Castità prima per sei Mesi, poi per un Anno, da rinnovarsi in ogni anno, e sarà ad
Note
1) Nella chiesa di Dio agg. post.
2) Orig. Ma affinché i Preti, e i Fratelli Coadjutori.
3) Segue un che poi tolto.