Volume 1. Pia Società dell'Apostolato Cattolico pag. 261-1

Volume 1. Pia Società dell'Apostolato Cattolico pag. 261-1

Officii del Procuratore Deputato a promuovere sotto la Protezione dell'Apostolo S. Giacomo il Minore l'aggregazione delle Comunità di ogni specie, e a mantenervi il fervore, e ad eccitarle a concorrere alle Opere della pia Società somministrando Oggetti necessarii per l'esercizio del Culto pubblico, e per coltivare la privata divozione dei Fedeli

Apostoli ciascuno, o uno, o più dei Procuratori, e Procuratrici sostiene il proprio officio sotto la protezione di due, o più Apostoli in guisa che se i Procuratori / {228} fossero otto, gli ultimi cinque ciascuno reggerebbe il suo officio sotto la Protezione di due dei tredeci Apostoli, per cui l'ultimo la (!) regge sotto la protezione degli Apostoli S. Mattia, e S. Paolo.
Nei Collegi, e Seminarii vi debbono essere almeno due Procuratori per ciascuna Camerata, e ve ne possono essere anche di più. E per isceglierli si fa la sortizione di quei di ciascuna Camerata una per volta [.]
Se le Camerate sono di numero maggiore di sei, quei che nel numero progressivo di sortizione sono dopo il tredicesimo sostengono il loro officio pure sotto la protezione di uno dei SS. Apostoli incominciando di nuovo l'Ordine medesimo dall'Apostolo S. Pietro [.]
L'officio di Rettore, e Vice-Rettore, e così di Rettrice, e Vice-Rettrice dura quanto dura l'officio respettivo di Superiore, e Vice-Superiore della Comunità [.]
Quello di Procuratore, e Procuratrice si rinnova una volta all'anno nella solennità della Epifania del N. S. G. C., e sempre per sortizione, e colle regole esposte di sopra.