Volume 3. Appendice alla Regola pag. 84

Volume 3. Appendice alla Regola pag. 84

Ms. Dichiarazione Anteriore che riguarda specialmente il Contratto

Congregato (1). Quei che vogliono avere il merito dei SS. Voti li possono fare privatamente, e ad tempus secondo il Consiglio del proprio Confessore, ma si intendono fatti ad nutum Rectoris, il quale ad arbitrio può dispensarli sebbene non fosse terminato il tempo pel quale sono stati fatti: e sono però proibiti tutti quei Voti che fossero d'impedimento all'Osservanza delle SS. Regole, e all'imprese evangeliche, e a qualunque opera di carità, e di zelo, che per istituto si promuovono dalla nostra Congregazione (2) [.]
Quei, che dopo la solenne Consagrazione di se / {57} stessi fossero ispirati osservare ad litteram il Consiglio del N. S. G. C. = Unum tibi deest: vade, quaecumque habes vende, et da pauperibus, et habebis thesaurum in Coelo, et sequere Me (S. Marci c. 10. v. 21) (b1) = l'osserveranno colla sua Benedizione: e nella distribuzione potranno considerare la Congregazione, e le opere di carità, e di zelo della medesima nostra Congregazione come uno dei primi Poveri.

Note


1) Le parole per ragioni […] Congregato ne sostituiscono altre cancellate e quasi illegibili (si legge solo quelle ragioni per le quali la S. Sede concederebbe la Secolarizzazione perpetua ai Religiosi Professi di Voti solenni). Segue un periodo, poi cancellato, ma leggibile: Ma poiché niuno si può rendere utile alla Congregazione se non vive nella Castità perciò tutti i Cherici, e Fratelli Coadjutori dopo fatto l'atto formale della solenne Consagrazione di se stessi come sopra faranno il voto semplice di Castità.
2) Segue, poi cancellato, e dalla pia Società [.]