Volume 3. Appendice alla Regola pag. 118

Volume 3. Appendice alla Regola pag. 118

Regime della Congregazione

Chiunque avrà (1) la carità di assumere l'incarico caritatevole di Sindaco si obbligherà legalmente ad esercitare (2) il suo officio con tali leggi, e condizioni che hanno forza di contratto, e di obbligazione.
I Sindachi una volta al Mese interverranno alla Consulta del S. Ritiro, o della Consulta Generalizia per provvedere a quanto occorre per i progressi dell'amministrazione (3).
I Sindachi stessi, o altri di loro fiducia approvati dalla Consulta respettiva esigeranno caritatevolmente (4) le somme in corrente o a rretrate (5), e a misura che vanno esiggendo faranno il versamento alla Consulta del Ritiro, o alla Consulta Generalizia [.]
Le somme esatte, e incassate saranno depositate nella Cassa del Ritiro respettivo (6) della Congregazione: in ciascuna Cassa vi saranno tre chiavi diverse / {89} ritenute da tre soggetti diversi (7) [,] dal Rettore [,] dal Vice-Rettore, e dal più Anziano che non è né Rettore, né Vice-Rettore.

Note


1) Orig. farà.
2) Orig. essere.
3) Postilla di Melia poi tolta: e renderne conto, e versare le somme incassate, e per essere facoltizzati ad introdurre, iniziare, o proseguire Atti o pubblici, o privati, giudiziarii, od estragiudiziali.
4) Caritatevolmente agg. post.
5) Il vocabolo si legge molto male.
6) Del Ritiro respettivo agg. post.
7) Segue, poi cancellato del Ritiro.