Volume 3. Appendice alla Regola pag. 389

Volume 3. Appendice alla Regola pag. 389

Sul Collegio delle Missioni Estere

Ope[raj] Evangelici (1) (b1) in proporzione del bisogno delle Anime.
I prudenti, e più avidi del regno di Dio per avere il merito di uno, e di più Missionarii, ossia di più Apostoli possono accettare il prezioso officio di Procuratore pel mantenimento di uno [,] o più Missionarii, e tra (2) i più avidi quello che fosse il primo potrà efficacemente industriarsi per fare che il provvedimento necessario per uno, o più Missionarii sia perpetuo da continuarsi anche dopo la morte del Procuratore medesimo lo che verrà a disporsi con donazione in vita, o con pio legato di Testamento.
Quei che (3) per la ristrettezza delle loro sostanze non possono del proprio contribuire l'intera somma annua necessaria pel mantenimento di uno, o più Missionarii (4) senza perdere punto il coraggio, e con perfetta fiducia in Dio prenderà l'incarico (5) evangelico di sostenere l'officio di Procuratore col contribuire esso quanto può, e con eccitare lo zelo, e la carità di altre persone facoltose ad esso note da cui mensilmente, e (!) annualmente raccoglierà le largi[zi]oni parziali sufficienti a formare l'intera somma occorrente. /
{363} Promovendosi la istituzione del Collegio con

Note


1) Cfr. Lc. 10, 2.
2) Orig. fra.
3) Seguono le parole bramano il sommo merito poi cancellate.
4) Orig. mantenimento del Missionario.
5) Orig. l'assunto.