Volume 3. Appendice alla Regola pag. 396

Volume 3. Appendice alla Regola pag. 396

Pia Unione della Missione comunicata pubblicamente a tutti i Fedeli vivae vocis oraculo dal sommo Pontefice Papa Pio IX nel dì 13. Gen: 1847. An: 1º del suo Ponteficato

Capo 4º
Dei Sacerdoti Operaj, loro Cooperatori, e Segretarii Parrochiali, o Regionarii.

Ciascun Sacerdote Operajo Parrochiale, o Regionario sceglierà un numero sufficiente di Sacerdoti suoi Cooperatori per provvedere a tutti i bisogni della Parrochia, o Regione per realizzarvi i fini santi della pia Unione e uno dei Sacerdoti Cooperatori sarà da esso nominato Segretario della respettiva Parrochia, o Regione.
Il Sacerdote Operajo Parrochiale, o Regionario almeno una volta al Mese e anche più spesso secondo il bisogno coi suoi Cooperatori terrà presso di se il Congresso per mantenere in vigore, e provvedere a tutti i possibili progressi delle sante imprese della pia Unione nella respettiva (1) Parrochia, o Regione [.]
Deve sempre con prudenza, e con vero zelo mantenere il numero sufficiente dei suoi Cooperatori, ma ricordi però che è meno male (2) averne pochi ma idonei, che molti e inetti, e peggio sarebbe se alcuno fosse macchiato di qualche notabile neo [.]
I Sacerdoti Cooperatori, e Segretario respettivo debbono / {369} dipendere dal respettivo

Note


1) Orig. propria.
2) Orig. meglio.