Volume 3. Appendice alla Regola pag. 54

Volume 3. Appendice alla Regola pag. 54

Regola della Congregazione dei Preti, e Fratelli Coadjutori dell'Apostolato Cattolico sotto la speciale protezione di Maria SS. Regina degli Apostoli [33 punti]

per la maggiore gloria di Dio, e per la maggiore santificazione nostra, e dei prossimi: e soprattutto secondo il nostro santo Istituto dobbiamo promuovere tutte quelle Opere, e Istituzioni sante, che sono ordinate, e ammesse dalle nostre SS. Costituzioni, e la pia Società detta pure dell' Apostolato Cattolico istituita dalla nostra Congregazione: affinché però veramente procuriamo d'imitare il N. S. Gesù Cristo nella minima Congregazione non si ammetterà alcuno (1) ad esercitare il Ministero evangelico se non sarà maturo nell'opera santa, e nella dottrina con avere imitato il N. S. Gesù Cristo nel coepit facere, onde possa passare ad imitarlo con frutto nel docere (2) (b1). Per ottenere più copioso frutto da tutte le imprese evangeliche ad imitazione del N. S. Gesù Cristo dobbiamo sforzarci di fare bene a tutti i bisognosi di ogni specie coll'esercizio di tutte le opere di misericordia corporale, e spirituale, rallegrandoci, e rendendo grazie al Padre nostro celeste se dopo ciò saremo perseguitati; poiché per noi sarebbe uno dei doni più preziosi se con tali persecuzioni si degnasse renderci in qualche modo simili al suo Figlio diletto in Cui (3) ha riposto le sue compiancenze (!) (4) (b2).

Note


1) Segue, poi cancellato, a Predicare le Verità cattoliche, e.
2) Cfr. Act. 1, 1.
3) Orig. cui.
4) Cfr. Mt. 3, 17.