Volume 3. Appendice alla Regola pag. 114

Volume 3. Appendice alla Regola pag. 114

Regime della Congregazione

Capo 2.
Elezione dei Superiori, della loro durazione in Officio, e Residenza.

Il Capitolo Generale elegge 1º il Rettore Generale, e li componenti la Consulta Generalizia, 2º i Rettori Provinciali, e i componenti la Consulta Provinciale [.]
Il Capitolo Provinciale elegge i Rettori, e Vice-Rettori dei SS. Ritiri della Provincia; e ogni sei (1) anni elegge il Rettore Provinciale e i componenti la Consulta Provinciale (2) della propria Provincia meno quando si celebra il Capitolo Generale.
Il Rettore Generale è ad vitam, perché le frequenti mutazioni rendono frequenti le innovazioni, che spesso sono nocive; decade però dal suo officio, quando o per indebolimento delle facoltà intellettuali, o per malattia cronica si rendesse incapace ad esercitare utilmente il suo officio: sarà deposto / {84} qualora o per qualche scandalo, o per volontaria negligenza si rendesse nocivo al governo della Congregazione: e affinché a ciò meglio resti provveduto in tutti i Capitoli Generali si farà uno Scrutinio per decidere se il Rettore Generale per alcuno degli enunciati titoli debba, o no [,] essere deposto.

Note


1) Orig. tre.
2) Le parole e i componenti la Consulta Provinciale vennero aggiunte posteriormente.