Volume 3. Appendice alla Regola pag. 115

Volume 3. Appendice alla Regola pag. 115

Regime della Congregazione

I Rettori Provinciali durano nel loro officio per sei anni (1), e i Rettori Locali (2) per tre anni, e tutti possono decadere (3) od essere deposti dal respettivo officio per le stesse cause, per le quali decade o è deposto il Rettore Generale. il (!) Vice-Rettore dura nel suo officio ad nutum della Consulta Provinciale (4). Il Rettore Provinciale colla sua Consulta decide decaduto, o depone i Rettori locali; il Rettore Generale colla sua Consulta dichiara decaduti, o depone i Rettori Provinciali.
Il Rettore Generale colla sua Consulta risiede sempre in Roma: i Rettori Provinciali (5) colla loro respettiva Consulta risiederanno (6) nel S. Ritiro di quella Città, o Luogo della Provincia (7), in cui considerate tutte le circostanze locali, e di distansa (!) possano (8) meglio esercitare il loro (9) officio, e si possano (10) rendere più utili (11) ai SS. Ritiri di tutta la respettiva (12) Provincia: e tale località deve essere

Note


1) Le parole durano nel loro officio per sei anni vennero aggiunte in un secondo tempo.
2) Segue la parola sono poi cancellata.
3) Segue la parola dal poi cancellata.
4) Le parole il (!) Vice-Rettore […] Provinciale vennero aggiunte posteriormente.
5) Orig. il Rettore Provinciale.
6) Orig. risiederà.
7) Della Provincia agg. post.
8) Orig. possa.
9) Orig. suo.
10) Orig. possa.
11) Orig. utile.
12) Orig. propria.