Volume 3. Appendice alla Regola pag. 116

Volume 3. Appendice alla Regola pag. 116

Regime della Congregazione

decisa dal Rettore Generale colla sua Consulta, né si può cambiare senza il permesso (1), della Consulta Generalizia, e dalla medesima si deve determinare l'altra località per la residenza dei Rettori Provinciali [.] /
{87 (2)} Sebbene per tutte quelle plausibili ragioni per le quali la S. Chiesa (3) non solo non proibisce, ma sanziona il diritto di Possedere ai Corpi morali Ecclesiastici sieno Secolari, sieno Regolari (4) [così (5)] non si proibisce né dalle Regole, né dalle Costituzioni che la nostra minima Congregazione (6) possa possedere Beni Stabili, Censi [,] Canoni etc. etc., e siccome accade sovente che per non mancare al proprio dovere di mantenere e a (!) rendere i (!) utili tali Beni per le Opere della gloria di Dio, e vantaggio delle Anime si debbano sostenere i diritti col dispiacere della parte contraria dal che ne sorge il lamento, e talvolta anche la calunnia che (7) non edifica, ma moltiplica gli scandali, per ciò a provvedere per quanto si può (8) a tutte le parti la possidenza dei Beni della Congregazione e singoli Ritiri della

Note


1) Seguono, dopo la virgola, le parole, poi cancellate e la determinazione di altra località.
2) Inspiegabilmente la numerazione salta da 84 ad 87.
3) Segue la parola ammette poi cancellata.
4) Seguono le parole poi cancellate anche la nostra minima Congregazione.
5) Aggiunta di altra mano, forse di Orlandi.
6) La nostra minima Congregazione agg. post.
7) Segue la parola poi cancellata moltiplica.
8) Per quanto si può agg. post.