Volume 3. Appendice alla Regola pag. 91

Volume 3. Appendice alla Regola pag. 91

Ms. Dichiarazione Posteriore che riguarda specialmente i Voti da farsi da chi vuole

nutum Rectoris per dispensarli se dovessero uscire dalla Congregazione (1).
Perché si renda più facile la Osservanza dei Voti di Castità, Povertà, e Ubbidienza già in parte si è provveduto colle Regole della Congregazione [;] a compimento si ordina quanto siegue [.]
Tutti quei che entrano in Congregazione se sono ispirati di dare tutti i loro Beni senza vero, e ragionato pregiudizio dei parenti a vantaggio della Congregazione, e delle opere di carità, e di zelo della medesima lo possono fare ad imitazione dei primi ferventi Cristiani (2) (b1), e ciò o liberamente, o con quelle condizioni che non si oppongono alle Regole, e allo spirito della Congregazione [.]
Quei però che entrano in Congregazione sieno / {65} Cherici, o Fratelli Coadjutori se hanno Beni temporali li possono ritenere colle seguenti condizioni che hanno forza di contratto che fanno colla Congregazione [.]
Nell'ingresso se possono supplire alle spese occorrenti in tutto, o in parte (3) vi suppliranno, giacché chi può fra i Congregati, dev'essere il primo Benefattore della Congregazione [.]
Chi possiede dei Beni stabili, o ragioni, o crediti li può ritenere, ma non però amministrarli da

Note


1) Tutto il periodo (da Niuno può rendersi) venne aggiunto posteriormente.
2) Cfr. Act. 4, 32.
3) In tutto, o in parte agg. post.