Volume 1. Pia Società dell'Apostolato Cattolico pag. 222
Volume 1. Pia Società dell'Apostolato Cattolico pag. 222
Officii del Procuratore Deputato a promuovere sotto la Protezione dell'Apostolo S. Giovanni Evangelista le Opere pie della Città, etc.
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Officii del Procuratore Deputato a promuovere sotto la Protezione dell'Apostolo S. Giovanni Evangelista le Opere pie della Città, etc.
Tutte le opere di carità, e di zelo della Città, o del Luogo già esistenti, e che per la sua natura non sono comprese nelle incombenze di alcun altro Procuratore debbono essere coadjuvate dal Procuratore Deputato [.]
Tali sono tutti gli Oratori, e Congregazioni Diurne, e Notturne, tutte le Confraternite, e pie Unioni, Associazioni, e Ascrizioni per opere di carità.
Su queste, e altre Opere pie, che vi fossero istituite il Procuratore, e Procuratori compagni debbono prestare tutta la loro cooperazione la più attiva, ed efficace, della quale verranno richiesti dai respettivi Superiori, Direttori, Officiali, affinché in tutte si osservino le respettive Regole di prima istituzione almeno in quella parte, che risguarda il vero bene, e il fine della Istituzione.
Quando riceveranno tali istanze il Procuratore domanderà le Regole della Istituzione dell'Opera pia per leggerle, e farle leggere dai Procuratori Compagni, o da alcuni, che crederà più opportuno.
Faranno e promuoveranno la pratica di umili, e ferventi preghiere in privato, e in pubblico nelle Chiese, e nelle Comunità per ottenere i lumi, le
